DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002 , n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Titolo I
GENERALITA'

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del  1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
-  per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti  rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare,  nonche'  del personale delle Forze
armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e  di  concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto  il  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento  dei  servizi  di informazione e sicurezza dell'8 marzo
2002  riguardante  "Individuazione  della  delegazione  sindacale che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per  il  quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa, e per il
biennio  2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello
Stato)";
  Vista  l'"ipotesi  di accordo sindacale" riguardante il quadriennio
2002-2005,  per  la  parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la
parte  economica,  per  il  personale  non  dirigente  delle Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato:
    SIULP  - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP - SIAP -
Federazione  Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L'UGL;
  per la Polizia penitenziaria:
    SAPPE   -   OSAPP  -  CISL/Polizia  penitenziaria  -  UIL/Polizia
penitenziaria  -  CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SIALPE
ASIA - SAG Polizia penitenziaria;
  per il Corpo forestale dello Stato:
    SAPAF  -  CISL/Corpo  forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale
dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo
forestale dello Stato;
  Visto  "lo schema di provvedimento di concertazione" riguardante il
quadriennio  2002-2005,  per  gli  aspetti  normativi,  ed il biennio
2002-2003,   per  gli  aspetti  retributivi,  per  il  personale  non
dirigente  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri  e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica,
dal  Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale
del  Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  24  maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai
sensi  del  citato  articolo  7, comma 11, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie
e  in  assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art.
7,  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  riguardante  il  personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
in precedenza indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto:
    a)  per  "Polizia  ad ordinamento civile" si intende il personale
della  Polizia  di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva;
    b)  per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale
dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
    c)  per  "Forze  Armate"  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri), si
intende  il  personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso
il   Corpo   delle  Capitanerie  di  porto  e  dell'Aeronautica,  con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
    d)   per   "decreto   sulle  procedure"  si  intende  il  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e successive modificazioni,
recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
    e)  per  "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394,
di  recepimento  del  provvedimento  di concertazione sottoscritto in
data  20  luglio  1995  riguardante  il personale delle Forze armate,
quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
    f)  per  "primo  quadriennio  normativo  Polizia"  si  intende il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di
recepimento  dell'accordo  sindacale  sottoscritto  in data 20 luglio
1995  riguardante  il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile  e  del  provvedimento  di  concertazione  del  20 luglio 1995
riguardante  le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio
normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
    g)  per  "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento  del  provvedimento di concertazione sottoscritto in data
18  aprile  1996,  riguardante  il biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi  per  il  personale  non  dirigente  delle  Forze armate,
emanato  a  seguito  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394;
    h)  per  "biennio  economico  Polizia  1996-1997"  si  intende il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di
recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di
concertazione  sottoscritto  in  data  18 aprile 1996, riguardante il
biennio  1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
    i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento  del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
17  febbraio  1999,  per  le  Forze  armate  relativo  al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
    j)  per  "secondo  quadriennio  normativo  Polizia" si intende il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di
recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e del provvedimento di concertazione delle Forze
di  polizia  ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio
1999,  relativi  al  quadriennio  normativo  1998-2001  ed al biennio
economico 1998-1999;
    k)  per  "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento  del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
24  gennaio  2001,  per le Forze armate relativo al biennio economico
2000-2001,  emanato  a  seguito  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
    l)  per  "biennio  economico  Polizia  2000-2001",  si intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di
recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e del provvedimento di concertazione delle Forze
di  polizia  ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio
2001,  relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
    m)  per  "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
    n)  per  "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
    o)  per  "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998,  n.  449,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
    p)  per  "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998,   n.   448,   recante   "Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione e lo sviluppo";
    q)  per  "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
    r)   per  "regolamento  del  1990"  si  intende  il  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   5  giugno  1990,  n.  147,  recante
"Regolamento   per   il  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato";
    s)  per  "legge  sulle  indennita'" si intende la legge 27 maggio
1977,  n.  284  e  successive  modificazioni,  recante "Adeguamento e
riordinamento  di  indennita'  alle  Forze di polizia ed al personale
civile degli istituti penitenziari";
    t)  per  "Testo  unico  a  tutela della maternita'" si intende il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53";
    u)  per  "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende
il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive  modificazioni  e integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato";
    v)  per  "legge  sulle  missioni" si intende la legge 18 dicembre
1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni e integrazioni, recante
"Trattamento  economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali";
    w)  per "legge sulle indennita' operative" si intende la legge 23
marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Aggiornamento  della  legge  5  maggio  1976,  n. 187, relativa alle
indennita' operative del personale militare".

Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

                               Art. 2.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Il  presente  titolo  si  applica  alla  Polizia ad ordinamento
civile.
  2.  Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre  2005  per  la  parte  normativa,  dal  1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica  del presente decreto, al
personale   delle   Forze   di   polizia  ad  ordinamento  civile  e'
corrisposto,  a  partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della  retribuzione  pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato,  applicato  ai  livelli  retributivi  tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza  contrattuale,  detto  importo e' pari al cinquanta per cento
del  tasso  di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza  degli  effetti  economici  previsti dal nuovo decreto del
Presidente  della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto sulle procedure.
                               Art. 3. 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, stabiliti  dall'articolo  2  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001, sono incrementati, dal  1  gennaio  2002,  delle  seguenti
misure mensili lorde: 
    

    livello V          Euro   ... 30,20
    livello VI         Euro   ... 32,10
    livello VI-bis     Euro   ... 33,60
    livello VII        Euro   ... 35,10
    livello VII-bis    Euro   ... 36,70
    livello VIII       Euro   ... 38,40
    livello IX         Euro   ... 42,20

    
  2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio  2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: 
    

    livello V          Euro   ... 18,90
    livello VI         Euro   ... 20,00
    livello VI-bis     Euro   ... 21,00
    livello VII        Euro   ... 21,90
    livello VII-bis    Euro   ... 22,90
    livello VIII       Euro   ... 24,00
    livello IX         Euro   ... 26,30

    
  3. I valori stipendiali tabellari annui lordi  a  regime  derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: 
    

    livello V          Euro   ... 8.776,59
    livello VI         Euro   ... 9.675,07
    livello VI-bis     Euro   ... 10.379,57
    livello VII        Euro   ... 11.082,86
    livello VII-bis    Euro   ... 11.861,89
    livello VIII       Euro   ... 12.643,32
    livello IX         Euro   ... 14.437,35 ((3))

    
  4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto,  in   caso   di   vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001. 
    

-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, ha disposto (con l'art. 2, comma
1)  che  "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze
di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
Livelli| Incrementi mensili lordi     |Stipendi tabellari annui lordi
       |        (Euro)                |            (Euro)
=====================================================================
IX     |                         33,90|                     14.844,14
---------------------------------------------------------------------
VIII   |                         30,86|                     13.013,64
---------------------------------------------------------------------
VII-bis|                         29,53|                     12.216,25
---------------------------------------------------------------------
VII    |                         28,19|                     11.421,14
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |                         27,00|                     10.703,57
---------------------------------------------------------------------
VI     |                         25,81|                      9.984,79
---------------------------------------------------------------------
V      |                         24,28|                      9.067,95
=====================================================================

    
                               Art. 4.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita'  di  buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso,  come  previsto  dall'art.  82 dello statuto degli impiegati
civili  dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.  Gli  incrementi  stipendiali  di  cui  all'articolo 3 non hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro  straordinario.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987,  n.  150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

=====================================================================
Livello       |      |Feriale |Festiva o notturna  |Notturna festiva
=====================================================================
livello V     |Euro..|   9,65 |       10,91        | 12,59
--------------------------------------------------------------------
livello VI    |Euro..|  10,26 |       11,60        | 13,39
--------------------------------------------------------------------
livello VI-bis|Euro..|  10,74 |       12,14        | 14,00
--------------------------------------------------------------------
livello VII   |Euro..|  11,21 |       12,67        | 14,62
--------------------------------------------------------------------
livello VII-bis|Euro..| 11,71 |       13,24        | 15,27
--------------------------------------------------------------------
livello VIII  |Euro..|  12,27 |       13,87        | 16,01
--------------------------------------------------------------------
livello IX    |Euro..|  13,48 |       15,24        | 17,58
                               Art. 5. 
                       Indennita' pensionabile 
 
  1.  Le  misure  dell'indennita'  mensile   pensionabile   stabilite
dall'articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante  al
personale  dei  ruoli  della  Polizia  ad  ordinamento  civile   sono
rideterminate, a  decorrere  dalle  date  di  seguito  indicate,  nei
seguenti importi mensili lordi: 
    a) dal 1 gennaio 2002: 
    

=====================================================================
Qualifiche                                               |   Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...       |677,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e qualifiche equiparate ...             |665,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario e qualifiche equiparate ...                  |659,00
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e qualifiche equiparate ...             |632,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate ... |643,70
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e qualifiche equiparate ...               |614,70
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche equiparate ...                    |595,60
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e qualifiche equiparate ...               |577,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...          |592,90
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e qualifiche equiparate ...               |557,90
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...          |555,20
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e qualifiche equiparate ...              |499,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e qualifiche equiparate ...                   |454,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e qualifiche equiparate ...                |415,80
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche equiparate ...                       |382,50
=====================================================================

    
    b) dal 1 gennaio 2003: 
    

=====================================================================
Qualifiche                                               |   Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...       |716,00
--------------------------------------------------------------------- 
Commissario capo e qualifiche equiparate ...             |702,70
--------------------------------------------------------------------- 
Commissario e qualifiche equiparate ...                  |696,30
--------------------------------------------------------------------- 
Vice commissario e qualifiche equiparate ...             |668,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate ...  |680,20
--------------------------------------------------------------------- 
Ispettore capo e qualifiche equiparate ...               |649,60
--------------------------------------------------------------------- 
Ispettore e qualifiche equiparate ...                    |629,40
--------------------------------------------------------------------- 
Vice ispettore e qualifiche equiparate ...               |609,70
--------------------------------------------------------------------- 
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...          |626,50
--------------------------------------------------------------------- 
Sovrintendente e qualifiche equiparate ...               |589,50
--------------------------------------------------------------------- 
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...          |586,60
--------------------------------------------------------------------- 
Assistente capo e qualifiche equiparate ...              |527,70
--------------------------------------------------------------------- 
Assistente e qualifiche equiparate ...                   |480,40
--------------------------------------------------------------------- 
Agente scelto e qualifiche equiparate ...                |439,40
--------------------------------------------------------------------- 
Agente e qualifiche equiparate ...                       |404,20
=====================================================================

    
                                                            (3) ((4)) 
    

-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 4, comma
1)  che  "Le  misure  dell'indennita'  mensile pensionabile stabilite
dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  sono incrementate dei
seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |                      | Ulteriori incrementi
                      |    Incrementi dal    |  dal 1° gennaio 2005
Qualifiche            | 1° gennaio 2004 Euro |         Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto|                      |
e qualifiche          |                      |
equiparate            |                 45,30|                  15,90
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche equiparate |                 44,50|                  15,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche equiparate |                 44,10|                  15,40
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e    |                      |
qualifiche equiparate |                 42,30|                  14,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
SUPS e qualifiche     |                      |
equiparate            |                 43,10|                  15,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche equiparate |                 41,10|                  14,40
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate            |                 39,80|                  14,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e      |                      |
qualifiche equiparate |                 38,60|                  13,50
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche equiparate |                 39,70|                  13,90
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |
qualifiche equiparate |                 37,30|                  13,10
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente e |                      |
qualifiche equiparate |                 37,10|                  13,10
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche equiparate |                 33,40|                  11,70
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche equiparate |                 30,40|                  10,70
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche equiparate |                 29,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate            |                 28,00|                  10,00
=====================================================================

  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma  2)  che  "Le misure
dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma
1,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,   n.  164,  come  incrementate  ai  sensi  del  comma  1,  sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |    Incrementi dal    |    Incrementi dal
  Qualifiche          | Dal 1° gennaio 2004  |  Dal 1° gennaio 2005
                      |        Euro          |        Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto|                      |
e qualifiche          |                      |
equiparate            |                761,30|                 777,20
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche equiparate |                747,20|                 762,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche equiparate |                740,40|                 755,80
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e    |                      |
qualifiche equiparate |                710,40|                 725,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
SUPS e qualifiche     |                      |
equiparate            |                723,30|                 738,40
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche equiparate |                690,70|                 705,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate            |                669,20|                 683,20
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e      |                      |
qualifiche equiparate |                648,30|                 661,80
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche equiparate |                666,20|                 680,10
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |

qualifiche equiparate |                626,80|                 639,90
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente e |                      |
qualifiche equiparate |                623,70|                 636,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche equiparate |                561,10|                 572,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche equiparate |                510,80|                 521,50
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche equiparate |                468,40|                 478,40
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate            |                432,20|                 442,20
=====================================================================

-------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  28  aprile  2006,  n.  220,  nel modificare il D.P.R. 5
novembre  2004,  n.  301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2,
comma  1)  le  seguenti modifiche al comma 1, lettera b) del presente
articolo:

  Le misure dell'indennita' mensile pensionabile   sono incrementate,
alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |                      | Ulteriore incremento
                      |  Incremento dal 1°   |   dal 1° novembre
      Qualifica       |  gennaio 2005 (euro) |      2005(euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto|                      |
e qualifiche          |                      |
equiparate....        |        14,80         |         7,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        14,50         |         7,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        14,40         |         7,50
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e    |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        13,80         |         7,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
SUPS e qualifiche     |                      |
equiparate....        |        14,00         |         7,40
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        13,40         |         7,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate....        |        13,00         |         6,80
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e      |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        12,60         |         6,60
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        12,90         |         6,80
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        12,20         |         6,40
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        12,10         |         6,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        10,90         |         5,70
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |         9,90         |         5,20
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |         9,10         |         4,80
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate....        |         8,40         |         4,40
=====================================================================

  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2,  comma  2)  che  le  misure
dell'indennita'  mensile  pensionabile  di cui al comma 1, lettera b)
del  presente articolo , come incrementate ai sensi del comma 1, sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      | Misure mensili dal 1°| Misure mensili dal 1°
      Qualifica       |  gennaio 2005 (euro) | novembre 2005 (euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto|                      |
e qualifiche          |                      |
equiparate....        |        792,00        |        799,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        777,30        |        784,90
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        770,20        |        777,70
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e    |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        739,00        |        746,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
SUPS e qualifiche     |                      |
equiparate....        |        752,40        |        759,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        718,50        |        725,50
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate....        |        696,20        |        703,00
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e      |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        674,40        |        681,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        693,00        |        699,80
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        652,10        |        658,50
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        648,90        |        655,30
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        583,70        |        589,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        531,40        |        536,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche            |                      |
equiparate....        |        487,50        |        492,30
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate            |        450,60        |        455,00"
=====================================================================

    
                               Art. 6.
                   Indennita' integrativa speciale
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002 al personale inquadrato nel
livello    retributivo   settimo-bis   e'   attribuita   l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
                               Art. 7
                       Trattamento di missione

  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  5.  La  maggiorazione  dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo  6,  comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora. ((6))
  6.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  7.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  8.  La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  9.    L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfettaria  di  euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale  fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.
A  richiesta  e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85
per cento della somma forfettaria.
  10.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
civile,  impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi,
il  limite  di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26
luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
  11.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  12.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione  presso  strutture  diverse da quelle dell'amministrazione o
delle  altre  Forze  di  polizia  sono  attestati  con  dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
  13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del
presente  articolo  hanno  efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.P.R.  16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 13, comma
7)   che   "A   decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  la  maggiorazione
dell'indennita'  oraria  di missione, prevista dall'articolo 7, comma
5,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."
                               Art. 8.
               Trattamento economico di trasferimento
  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio,  previsto  dall'art.  19, comma 8, della legge
sulle   missioni,  provvede  a  stipulare  apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione  anche  per  la  parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in  relazione all'incarico ricoperto ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1,  comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.  Il  personale  trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi  previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1,  per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si  applicano  ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 9.
                           Servizi esterni
  1.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il compenso giornaliero
corrisposto  al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore  a  tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del
primo  quadriennio  normativo  Polizia, e all'articolo 11 del secondo
quadriennio  normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.
                              Art. 10.
                    Indennita' di ordine pubblico
  1.  L'indennita'  di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo
10,  comma  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990,   n.   147,  e'  corrisposta  per  ciascun  turno  di  servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
  3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede e' corrisposta per
ciascun  turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
  4.  Le  indennita'  di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale   che,  a  seguito  di  infermita'  o  lesioni  traumatiche
verificatesi  nel  corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
  5.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere  dal  primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
                              Art. 11.
                          Specializzazioni
  1.  L'istituzione  di  nuove  specializzazioni puo' essere proposta
anche in sede di accordo nazionale quadro.
  2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima
per  la  determinazione  dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a
favore  di  soggetti  pubblici  o  privati  in  forza  di  specifiche
convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
                              Art. 12.
    Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita'
  1.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto al personale impiegato in
turni  di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita'
di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  biennio  economico Polizia
2000-2001  e'  rideterminata  nella  misura  lorda  di  euro 4,10 per
ciascuna ora.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio  in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno,  Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio,  Ferragosto e 2
giugno,  il  compenso  di  cui  al  comma  2 dell'art. 12 del secondo
quadriennio  normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di
euro 40,00.
  3.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, al personale del Corpo di
polizia  penitenziaria  impiegato  in  servizi  organizzati in turni,
sulla  base  di  ordini  formali  di  servizio,  di  sorveglianza, di
traduzione  o  di  piantonamento  di  detenuti  sottoposti  al regime
previsto  dall'articolo  41-bis  della  legge 26 giugno 1975, n. 354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non
cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
  4.  Con  la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del
Corpo  forestale  dello Stato preposto all'attivita' di controllo del
territorio  in  zone  montane,  site  al  di  sopra  di  700 metri di
altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero
pari ad euro 2,50.
                               Art. 13 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
         volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 
 
  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative
all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio  e
di imbarco, nonche' le relative indennita'  supplementari  attribuite
al personale delle forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il  personale  delle  Forze  armate
impiegato nelle medesime condizioni operative. 
  2. Al personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
destinatario dell'indennita' di impiego operativo  per  attivita'  di
aeronavigazione e di volo, al fine di  riequilibrare  il  trattamento
economico connesso con la  specifica  responsabilita'  operativa  nel
quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali,  compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla  tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Detto  emolumento
compete,  all'atto  del  passaggio  alla   qualifica   o   anzianita'
superiore,  nella  misura  corrispondente  alla  nuova  qualifica   o
anzianita'. ((6)) 
  3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale per  il  personale  che  riveste  funzioni  e  responsabilita'
corrispondenti al comando  di  singole  unita'  o  gruppi  di  unita'
navali,  di  cui  all'articolo  10  della  legge   sulle   indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della  Polizia  ad
ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3. 
  5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e'  pensionabile
secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle  indennita'
operative. 
  6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto  di
abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita'  di
paracadutista presso  il  Nucleo  operativo  centrale  di  sicurezza,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali  di
cumulo tra le diverse indennita', nelle misure  e  con  le  modalita'
previste per il personale delle Forze armate. 
  7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile,  imbarcato  su
unita' di altura, compete secondo le modalita'  vigenti  l'indennita'
mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  sulle
indennita' operative percepita  dal  personale  in  forza  presso  il
Comando forze da pattugliamento  per  la  sorveglianza  e  la  difesa
costiera (COMFORPAT). 
  8. Le misure  mensili  dell'indennita'  di  imbarco  previste  alle
lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte  dei  conti
in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze,  foglio  n.  173  -
sono elevate al 55 per cento. 
    

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.P.R.  16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 11, comma
4)   che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'emolumento  fisso
aggiuntivo  di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto
del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti  e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a
15  anni,  e'  incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la
tabella  allegata  al  suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto".

    
                               Art. 14
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del  secondo  quadriennio  normativo  Polizia  e  all'articolo 11 del
biennio  economico  Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come  da  tabella  "A"  allegata  al presente decreto, dalle seguenti
risorse economiche:
    a)  per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma  2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
    b)   per   gli   anni   2002   e   2003   dalle  somme  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
  2.  Le  somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo. (2) (3) (4) (5) (6) ((8))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che  "Per  ogni  Forza  di polizia ad ordinamento civile il Fondo
unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo
14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164,  e'  incrementato,  a  decorrere  dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
    a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
    b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
    c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma
1)  che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
    a) per l'anno 2004:
      1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
      2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
    b) per l'anno 2005:
      1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
      2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
1)  che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e'  ulteriormente  incrementato  delle  seguenti  risorse  economiche
annue:
    a) per l'anno 2005:
      1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
    b) a decorrere dall'anno 2006:
      1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00."
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli importi di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo."
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R.  11  settembre  2007,  n. 170 ha disposto (con l'art. 5,
comma  1)  che  "Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento civile il
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo
14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164,  (...)  e'  ulteriormente  incrementato  delle  seguenti risorse
economiche annue:
    a) per l'anno 2007:
      1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
    b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
      1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo".
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che  "Per  ogni  Forza  di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e'  ulteriormente  incrementato  delle  seguenti  risorse  economiche
annue:
    a) per l'anno 2007:
      1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
      2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
    b) per l'anno 2008:
      1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
      2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
    c) a decorrere dall'anno 2009:
      1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
      2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000".
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il solo anno
2009  gli  importi  di  cui  al  precedente comma 1, lettera c), sono
maggiorati come segue:
    a) Polizia di Stato: euro 174.000;
    b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
    c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.P.R.  1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 5, comma
1)  che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e'  ulteriormente  incrementato  delle  seguenti  risorse  economiche
annue:
    a) per l'anno 2008:
      Polizia di Stato: euro 458.000,00;
      Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
      Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
    b) per l'anno 2009:
      Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
      Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
      Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
    c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
      Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
      Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
      Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00".
  Ha inoltre disposto
    -(con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a),
b)  e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP
a  carico  dello  Stato.  Gli importi di cui alle lettere a) e b) non
hanno effetto di trascinamento negli anni successivi".
    -(con  l'art.  14,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  espressamente
previsto,  le  disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a
decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello della
pubblicazione del presente decreto".
                              Art. 15.
                       Utilizzazione del fondo
  1.   Il   Fondo  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e'
finalizzato   al   raggiungimento   di  qualificati  obiettivi  ed  a
promuovere  reali  e  significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali.
  2.  Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di
cui  all'articolo  24,  comma  5,  lettera  a),  in  particolare  per
attribuire compensi finalizzati a:
    a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
    b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
    c)  compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che comportino
disagi o particolari responsabilita';
    d) compensare la presenza qualificata;
    e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi.
  3.  Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di  cui  all'articolo  14  non  possono  comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.
                              Art. 16.
                          Orario di lavoro
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia 


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti